Art. 4 — Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore
Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Si puo' anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
Testo vigente dal 1 agosto 1984
