Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 42 — Contenuto della domanda

L'articolo 318 del codice di procedura civile sostituito dal seguente: "Art. 318. - (Contenuto della domanda) - La domanda comunque, proposta deve contenere, oltre l'indicazione del giudice delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis, ridotti alla meta'. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva". Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile e' sopressa l'intitolazione: "Capo II. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al Conciliatore".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art42 · fonte su Normattiva