Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 361/1989

    Questione inammissibile
    27 giugno 1989

    Posto che il conciliatore decide secondo equità le sole questioni di merito e non anche le questioni relative alla competenza, l'impossibilità di conflitto di competenza nel caso in cui detto giudice si dichiari incompetente per valore non discende di peculiarita'insita nella potestas indicandi del conciliatore, ma dalla scelta del legislatore di limitare la possibilità di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerne la competenza per materia o quella territoriale inderogabile scelta - non censurabile in quanto ispirata a ragionevoli criteri di economia processuale e non lesiva del principio del "giudice naturale" - (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. e relativa agli artt. 113, comma secondo, - nel testo modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 1984 n. 399 - 44 e 45 del cod. proc. civ., nella parte in cui impediscono al pretore di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza in relazione alla d'incompetenza per valore emessa da conciliatore).

    Art. 25 cost. · Art. 45 c.p.c. · Art. 3 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

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  • Ordinanza n. 353/1987

    Altra decisione
    29 ottobre 1987

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 2909 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

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  • Sentenza n. 157/1986

    Questione inammissibile
    27 giugno 1986

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale quando sia stata sollevata con ordinanza che non motivi affatto in punto di rilevanza (eludendo, di conseguenza, il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione proposta), ovvero allorché la stessa risulti assolutamente ininfluente sulla decisione da adottare nel giudice di merito. (Inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza e per irrilevanza - della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 106, comma secondo, e 102, comma secondo, Cost. - degli artt. 1, 3 e 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399, nelle parti in cui è previsto che la funzione giurisdizionale del giudice conciliatore si svolga al di fuori dei limiti di cui all'art. 21 (rectius 22) del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, e che lo stesso Giudice Conciliatore svolga funzioni di giudice speciale, poiché - a parte l'omessa motivazione sulla rilevanza - coinvolgendo l'ambito della funzione giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore, la questione risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione dell'eccezione di incompetenza per valore del pretore investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo su cui verte il giudizio principale).

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore · Art. 3 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-30;399~art3 · fonte su Normattiva