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Per far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, e consentire la completa attuazione dei programmi costruttivi degli alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, gia' ammessi al contributo statale in base alle leggi 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e 28 dicembre 1959, n. 1211, e' autorizzato per l'esercizio 1967 un aumento dei limiti di impegno nella misura di lire 21.250.000. La somma complessiva di lire 743.750.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sara' iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di annue lire 20.400.000 e lire 850.000 dall'esercizio 1967 all'esercizio 2001.
Testo in vigore dal 5 luglio 1967 al 22 dicembre 2008
