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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1967 si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2401 (lire 13 milioni 175.000), n. 2322 (lire 4.250.000) e n. 2441 (lire 2.975.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo numero 1189 (lire 850.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze relativo al medesimo esercizio. Per gli esercizi successivi si provvedera' con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 luglio 1967 al 22 dicembre 2008

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