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Il limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a lire cinquantamila. Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore e' elevato a lire settecentocinquantamila. Il limite di lire cinquantamila, stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base a tributo diretto verso lo Stato, e' elevato a lire trecentomila. I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
