Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a lire cinquantamila. Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore e' elevato a lire settecentocinquantamila. Il limite di lire cinquantamila, stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base a tributo diretto verso lo Stato, e' elevato a lire trecentomila. I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;571~art1 · fonte del testo