Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1971 al 26 giugno 2012. 248 parole tolte.

tolto: Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attivita' produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilita' di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese. Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti gia' esistenti, ed il tasso di interesse non puo' essere superiore al 3 per cento. In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art1 · fonte del testo