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Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila. Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili. L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
