I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000.

Testo vigente dal 1 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1138~art1 · fonte del testo