[1]Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

  • 1)ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;
  • 2)determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non puo' essere inferiore a L. 500, ne' superiore a L. 25.000.1

[2]Per lo ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano gia' l'attivita' di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sara' determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

  • 3)ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;
  • 4)provvedere alla pubblicazione dell'elenco;
  • 5)provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorita' preposte alla discipina del lavoro portuale, salva anche la facolta' di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;
  • 6)esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;
  • 7)provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 dicembre 1949, n. 1138

1

La L. 15 dicembre 1949, n. 1138, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000".

Testo vigente dal 16 marzo 1950

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1950

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1942 al 16 marzo 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 dicembre 1949, n. 1138

    La L. 15 dicembre 1949, n. 1138, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art10 · fonte del testo