La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e':

  • 1)di lire 60 milioni quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli;
  • 2)di lire 30 milioni, negli altri casi di cui al precedente art. 1, n. 3);
  • 3)di lire 5 milioni nei casi previsti dal precedente art. 1, n. 4). La cauzione minima fissa di cui al precedente comma e' destinata per meta' quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell'esercizio precedente di cui all'art. 33, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 28 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294~art3 · fonte del testo