Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1974 al 22 dicembre 2008. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il comma quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, e' sostituito dal seguente: "Con decorrenza dal 1 gennaio 1972 la somma di cui al precedente comma dovra' corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potra' comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con decorrenza 1 gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-07-16;323~art1 · fonte del testo