Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall'articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato con l'articolo 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto bibliotecari sono conferiti mediante con degli aiuto-bibliotecari si mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle universita' e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita', agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1 luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'. Gli esami di cui al presente articolo consistono, per la carriera direttiva, in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta e una orale. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.
Testo vigente dal 22 giugno 1970
