In aggiunta al personale che il Ministro per la pubblica istruzione puo' assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico, all'Osservatorio vesuviano ed al Giardino coloniale di Palermo, ai sensi dell'articolo 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, potra' essere assegnato agli enti predetti il personale, in servizio presso gli stessi, che risultera' vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art37 · fonte su Normattiva