I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle universita' e degli istituti di istruzione universitari, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, e quelli recati in aumento dall'articolo 3 della presente legge sono ripartiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in quattro ruoli distinti:

  • a)ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria;
  • b)ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle universita';
  • c)ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite del diploma rilasciato da una scuola convitto professionale;
  • d)ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice. Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico e degli infermieri, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita' e agli istituti universitari da parte di altri enti, ed in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica anche salariale, almeno dal 1 luglio 1968 e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti per accedere ai predetti ruoli. L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici e' consentita anche agli ausiliari e salariati di ruolo che abbiano svolto le mansioni di tecnico esecutivo per almeno tre anni alla data del 1 luglio 1968, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio. L'ammissione ai concorsi riservati da indire perla qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri e' consentita anche:
  • a)al personale comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', in servizio nelle universita', nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio e del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, che abbia svolto le mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a tre anni alla data del 1 luglio 1968;
  • b)ai portantini di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', in servizio nelle universita', nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma in possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando di concorso, abbiano svolto lodevolmente mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a centottanta giorni alla data del 1 luglio 1968. Per l'ammissione a tutti i concorsi riservati previsti dai precedenti commi, si prescinde dal limite massimo di eta'. Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche e quelli recati in aumento nello stesso ruolo dall'articolo 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorso nazionale, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare secondo le stesse disposizioni e modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, per il concorso nazionale di cui all'articolo 18 della legge 3 novembre 1961, n. 1255. Tale concorso e' riservato alle ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio e che siano in possesso del diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, e dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508. Si prescinde, peraltro, dal limite di eta'.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art17 · fonte su Normattiva