Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
((Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di "assegni" e sono stabilite nelle seguenti misure annue: Per il grado di Cavaliere............. L. 52.500 Per il grado di Ufficiale............. L. 600.000 Per il grado di Commendatore............. L. 67.500 Per il grado di Grande Ufficiale.......... L. 75.000 Per il grado di Cavaliere di Gran Croce....... 82.500)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 marzo 1961, n. 212
1La L. 5 marzo 1961, n. 212 ha disposto (con l'art. 5) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1961.
Testo in vigore dal 27 aprile 1961 al 9 ottobre 2010
