Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1953 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, valutata in lire 135.000.000 annui, si fara' fronte mediante equivalenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli n. 229 (76 milioni), n. 174 (14 milioni) e n. 183 (45 milioni) dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1952-53. La restante quota di onere, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sara' fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1952-53, nello importo di 382.500.000 di lire risultante per tale esercizio, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1953 al 9 ottobre 2010
