Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1952 al 9 ottobre 2010. 50 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al maggior onere annuo di lire 1.240.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati sul capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-03-29;337~art3 · fonte del testo