Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1974 al 22 dicembre 2008. 290 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Societa' per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Societa' per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. Per consentire sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sara' iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 del Ministero delle partecipazioni statali. Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI Societa' per azioni per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire, nell'anno 1974, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma. Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato. Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonche' l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-02-01;59~art1 · fonte del testo