All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con riduzione del fondo speciale destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1967 e 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;48~art3 · fonte del testo