All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;382~art10 · fonte su Normattiva