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La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, erette in enti morali, degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con leggi 21 maggio 1951, n. 391, e 20 dicembre 1954, n. 1227, e' elevata a lire 160 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, relative al contributo in favore della casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" di Milano.

Testo in vigore dal 16 maggio 1973 al 22 dicembre 2008

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