Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale serico da L. 750.000 a L. 20.000.000
Art. 1
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A decorrere dall'esercizio 1951-52, il contributo ordinario annuo di lire 750.000 a favore dell'Ente nazionale serico, stabilito con regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, e' elevato a lire 20.000.000.
Testo in vigore dal 30 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
