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All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo si fara' fronte con l'apposito stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Testo in vigore dal 30 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;964~art2 · fonte del testo