Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La copertura dell'onere derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sara' effettuata, per l'esercizio 1950-51, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento concernente il fondo di riserva per spese impreviste inscritto al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Testo in vigore dal 13 giugno 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-05-21;388~art2 · fonte del testo