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Al maggior onere di lire 35 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-18;883~art2 · fonte del testo