Art. 3
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All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1978 al 22 dicembre 2008
