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All'onere complessivo di lire 1.000 milioni derivante, per l'anno finanziario 1980, dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 giugno 1980 al 22 dicembre 2008
