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All'onere di lire 160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo numero 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 marzo 1973 al 22 dicembre 2008
