Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 427, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, a lire 100 milioni.
Testo vigente dal 21 dicembre 1960
