Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1518, e' elevato, per l'anno finanziario 1967, a lire 120.000.000 e, dallo anno finanziario 1968, a lire 190.000.000.
Testo vigente dal 29 aprile 1968
