Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1984 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Lo stanziamento annuale di lire 15.000.000 da devolvere a favore delle Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, autorizzato con la legge 21 maggio 1951, n. 391, e' aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, di 20 milioni di lire, per corrispondere un contributo di pali importo alla Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1962, n. 1752
1con decorrenza dal 1 gennaio 1963
La L. 23 dicembre 1962, n. 1752 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1963 sara' corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione "G. Verdi" di Milano), in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, un ulteriore contributo annuo di lire 50.000.000".
L. 13 agosto 1984, n. 479
2con decorrenza dal 1 gennaio 1984
La L. 13 agosto 1984, n. 479 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1984 e' corrisposto alla casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano, in aggiunta alla somma di lire 70 milioni, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, e successive modificazioni, un ulteriore contributo annuo di lire 140 milioni".
Testo in vigore dal 5 settembre 1984 al 22 dicembre 2008
