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Alla copertura dell'onere di cui sopra si provvede, per l'esercizio finanziario 1952-53, con quota parte delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio stesso in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151, e, per l'esercizio finanziario 1953-54, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
