Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il contributo annuo dello Stato di lire 22 milioni autorizzato con la legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e' elevato a lire 45 milioni a decorrere dall'esercizio 1951-52. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 ottobre 1966, n. 883

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La L. 18 ottobre 1966, n. 883 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato di lire 45 milioni, autorizzato con legge 11 luglio 1952, n. 965, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, e' elevato a lire 80 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966".

Testo in vigore dal 17 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1952 al 17 novembre 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 ottobre 1966, n. 883

    La L. 18 ottobre 1966, n. 883 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato di lire 45 milioni, autorizzato con legge 11 luglio 1952, n. 965, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, e' elevato a lire 80 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-11;965~art1 · fonte del testo