La spesa di cui all'articolo precedente sara' compensata mediante una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 24 luglio 1951
