Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, e' elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.

Testo vigente dal 4 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-20;1434~art1 · fonte su Normattiva