Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.

Testo vigente dal 3 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-20;1426~art1 · fonte del testo