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Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1434, e' elevato a lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e per ciascun esercizio finanziario successivo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1972 al 6 giugno 2012
