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L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive modificazioni, relativa ad opere pubbliche di bonifica e' ridotta di L. 11.000.000 (undici milioni). Tale riduzione avra' effetto sullo stanziamento inscritto nell'esercizio 1948-49 al capitolo n. 124 (spese a pagamento non differito relativo ad opere di bonifica) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in conto della predetta autorizzazione.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-11-10;866~art2 · fonte del testo