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I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni. Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.
Testo in vigore dal 19 agosto 1985 al 28 dicembre 2013
