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L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 600 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1972, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1972 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;822~art2 · fonte del testo