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Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 sara' provveduto: per il maggior contributo di 500 milioni all'ISPE, di cui all'articolo 1, a carico del fondo iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971; per il maggior contributo di 250 milioni all'ISCO, di cui all'articolo 2, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972. Alla copertura dell'onere di lire 1.250 milioni derivante nell'anno finanziario 1973 sara' provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1972 al 22 dicembre 2008
