Art. 1
L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 1.200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".
Testo vigente dal 21 aprile 1976
