L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 1.200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".

Testo vigente dal 21 aprile 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-29;119~art1 · fonte su Normattiva