L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio".

Testo vigente dal 23 ottobre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-19;701~art1 · fonte su Normattiva