Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall'articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;714~artunico · fonte del testo