L'Unione ha facolta' di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile, ((divenuti tali non per fatti di guerra)), residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.

Testo vigente dal 20 maggio 1953

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1953 al 20 maggio 1953. 1 parola aggiunta.

L'Unione ha facolta' di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile, divenuti tali aggiunto: non per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-13;337~art6 · fonte del testo