Le norme di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalita' stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1961, n.714
2La L. 26 luglio 1961, n.714 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall'articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge."
Testo vigente dal 24 agosto 1961
