All'onere di 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari medesimi, destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;388~art4 · fonte su Normattiva