Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sordomuti i quali gia' fruiscono, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65, del sussidio mensile di lire 6 mila, sara' corrisposto, in sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla presente legge. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65.

Testo vigente dal 16 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;388~art3 · fonte su Normattiva