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All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1974 al 22 dicembre 2008
